Art. 16.
(Consorzi volontari di tutela).

      1. Per ciascuna DO o IGT può essere costituito un consorzio con funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e cura generale degli interessi relativi alle DOCG, DOC o IGT. Esso può inoltre svolgere compiti consultivi e di proposta regolamentare nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle regioni e degli enti preposti all'attuazione della disciplina e alla gestione

 

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delle DOCG, DOC e IGT, nonché collaborare all'applicazione della presente legge.
      2. L'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1 è concessa dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al consorzio che ne fa specifica richiesta e che:

          a) è rappresentativo di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento della superficie iscritta all'albo dei vigneti a DOCG o a DOC o all'elenco delle vigne a IGT, ovvero, nel caso di DO riguardanti esclusivamente vini spumanti o liquorosi, di almeno il 51 per cento della produzione;

          b) prevede nello statuto gli elementi di cui all'allegato B annesso alla presente legge;

          c) è retto da uno statuto che consente l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori autorizzati e che garantisce la loro rappresentanza nel consiglio di amministrazione;

          d) dispone di strutture e di risorse adeguate ai compiti;

          e) non gestisce attività di tipo commerciale e marchi collettivi, né direttamente né indirettamente, concernenti i soli associati. Il consorzio, nel rispetto della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, e del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480, e successive modificazioni, può proporre come logo della denominazione il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione, per essere recepito nel disciplinare di produzione.

      3. È consentita la costituzione di un consorzio volontario per più DO o IGT nel caso in cui le zone di produzione dei vini interessati ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale o regionale.
      4. È consentita eccezionalmente la costituzione di un consorzio per una sottozona compresa in una denominazione, purché specificatamente disciplinata ai sensi della presente legge.

 

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      5. La rappresentatività di un consorzio nei confronti della denominazione di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando:

          a) sia il rapporto percentuale tra il numero dei viticoltori associati che hanno effettuato la denuncia delle uve, ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale dei viticoltori conduttori di vigneti che hanno rivendicato la denominazione stessa;

          b) sia il rapporto percentuale tra la superficie vitata rappresentata dagli associati, regolarmente iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di denuncia delle uve ai fini dell'utilizzo della denominazione, e il totale della superficie vitata iscritta all'albo dei vigneti e oggetto di rivendicazione delle uve.

      6. Per i consorzi che rappresentano esclusivamente denominazioni di vini spumanti o altri vini speciali la rappresentatività di cui al comma 2, lettera a), si calcola verificando il rapporto percentuale tra le quantità elaborate dagli associati e la produzione totale portante la denominazione.
      7. Al fine di ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di cui al comma 1, il consorzio presenta formale richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredandola della seguente documentazione:

          a) atto costitutivo e statuto;

          b) elenco dei soci e composizione degli organi rappresentativi;

          c) relazione tecnico-amministrativa intesa a dimostrare la disponibilità di strutture, di organico di personale e le risorse adeguate ai compiti richiesti;

          d) certificazione concernente i requisiti di rappresentatività nei confronti della denominazione posseduti nel biennio precedente la presentazione della richiesta, calcolata con i criteri di cui al presente articolo, rilasciata dal competente ente. Nel caso di consorzio che opera per denominazioni insistenti su territori di più province, l'attestazione viene rilasciata

 

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dall'ente territoriale nel cui ambito ha sede legale il consorzio, sentiti gli altri enti interessati.

      8. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali concede al consorzio l'autorizzazione, specificando le funzioni e i limiti di tempo e di operatività dell'autorizzazione stessa. Il consorzio che ha ottenuto l'autorizzazione è tenuto a:

          a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sulle attività tecnico-amministrative svolte nell'anno precedente;

          b) comunicare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro dieci giorni dall'evento, ogni variazione della composizione degli organi rappresentativi, nonché della composizione della base consortile per effetto di acquisizione di nuovi soci, sospensioni o espulsioni; se l'espulsione del socio è determinata da abusi nei confronti della denominazione o nel settore della produzione vitivinicola, nella comunicazione deve essere indicata esplicitamente la causa; analoga comunicazione deve essere effettuata all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio;

          c) comunicare all'ufficio dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ogni notizia relativa ad abusi, a episodi di sleale concorrenza, di uso improprio della denominazione anche in sede di designazione e sui documenti ufficiali e sui registri, nonché ogni azione da chiunque effettuata che è di ostacolo al mantenimento o all'elevazione del livello qualitativo e dell'immagine della denominazione.

      9. Nell'ambito delle funzioni generali di cui al comma 1, i consorzi autorizzati hanno il compito di espletare attività di assistenza tecnica, di vigilanza, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della denominazione, nonché ogni altra attività finalizzata alla tutela e alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico e dell'immagine.

 

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In particolare l'attività dei consorzi autorizzati si svolge:

          a) a livello tecnico, per assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione;

          b) a livello amministrativo, per assicurare la tutela della DO o della IGT dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, anche costituendosi parte civile;

          c) collaborando con le regioni nei compiti loro assegnati nel settore della viticoltura a DO o a IGT;

          d) attuando tutte le misure per promuovere e valorizzare le DO e le IGT sotto il profilo tecnico e dell'immagine;

          e) collaborando con gli enti preposti per contribuire all'espletamento delle attività connesse alla gestione e all'aggiornamento degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, delle denunce di produzione e del rilascio delle ricevute delle uve, del prelievo dei campioni da sottoporre alle commissioni camerali e ai relativi esami analitici, della distribuzione dei contrassegni di Stato nel caso dei vini a DOCG e di quant'altro di competenza dei predetti organismi in materia di vini a DO e a IGT.

      10. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e alle altre pubbliche amministrazioni in base all'ordinamento vigente.
      11. I consorzi sono coordinati nell'espletamento della loro attività dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e devono osservare le direttive del Ministero stesso. La verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività dei consorzi è effettuata almeno con cadenza triennale dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ove venga a mancare il requisito di rappresentatività, le funzioni già attribuite ai sensi del comma 2 vengono sospese.

 

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